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Ingresso animali

In Italia, l’introduzione di cani, gatti e furetti al seguito dei proprietari è possibile a condizioni diverse a seconda che gli animali provengano da paesi membri dell’UE o da altri paesi.

Introduzione da paesi appartenenti all’UE

Gli animali devono essere identificati tramite un microchip o un tatuaggio chiaramente leggibile e devono essere muniti del passaporto comunitario in corso di validità che attesta l’esecuzione della vaccinazione antirabbica. Il passaporto è rilasciato dai servizi veterinari del paese di provenienza. Queste condizioni possono essere applicate anche agli animali provenienti da Andorra, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino e Città del Vaticano, se questi Stati applicano norme sanitarie equivalenti a quelle dell’Unione Europea.

Introduzione da paesi non appartenenti all’UE

È consentita se gli animali sono muniti di un certificato di origine e sanità (rilasciato da autorità sanitarie pubbliche estere riconosciute in Italia), con i dati identificativi degli animali e dei proprietari e attestante che gli animali sono sani e sono stati sottoposti a vaccinazione antirabbica da almeno venti giorni e da non oltre 11 mesi dalla data del rilascio del certificato stesso. Gli animali provenienti da paesi non UE che non rientrano nell’elenco stilato dall’Unione Europea (consultabile sul sito della Commissione Europea ) devono avere effettuato, con esiti favorevoli, la prova di titolazione degli anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia, non oltre tre mesi prima della data di introduzione in Italia.

È vietato introdurre in Italia, sia da paesi membri dell’UE sia da altri paesi, cani e gatti di età inferiore ai tre mesi e che non sono stati sottoposti a vaccinazione antirabbica. Non è richiesto invece il trattamento preventivo nei confronti delle zecche e dell’echinococco, qualunque sia la provenienza.

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